Ebbrezza - Giudice Pace

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Ebbrezza

VARIE-old > Sanzioni e CdS

Con D.L. 3.8.07 n. 117 conv. L. 2.10.07 n. 160 (Decreto Bianchi) sono state modificate le seguenti norme:

Guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti  Aumento delle sanzioni
Però  il Decreto rimette come sanzione amministrativa il rifiuto
di sottoporsi all'acool test
(Se si fa anche accertamento sintomatico c'è reato, punito come l'ipotesi più leve sub 186 A...)
Di contro previsto sequestro auto, se il contravventore coincide con il proprietario


Con D.L. 23.5.08 n. 92 conv. L. 24.07.08 n. 125 sono state apportate altre modifiche e in particolare il "rifiuto" torna ad essere reato

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3,
4 o 5, il conducente e' punito con le pene (ammenda ecc...) di cui al comma 2, lettera c)
Inoltre

al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La condanna per il reato di cui al
periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse
modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea alla violazione»;

Decreto di sospensione (restituzione patente)

Confisca veicolo anche nel caso di Decreto Penale

Sentenza GdP Torino

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